Statuto

Art. 23 – Norme sull’ordinamento interno

L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale.
Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 – Approvazione e pubblicità del rendiconto economico e finanziario

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 25 – Il Segretario dell’Associazione

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 27 del presente Statuto.
Il Segretario può essere nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell’Associazione.
Egli assicura la funzionalità e l’efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale;
esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
assiste di diritto alle riunioni dell’ Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 26 – Eleggibilità ed incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo – sociale e civile in genere.

Art. 27 – Modifiche dello statuto sociale

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.D.A.L., questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Genova e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 29 – Scioglimento dell’associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell’ Art. 8 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio alle Missioni Salesiane, associazione con finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dei patrimonio dell’Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.